Nota congiunta MIUR - Ministero della Salute sugli adempimenti dell’obbligo vaccinale.

Con la nuova nota congiunta MIUR/Ministero della Salute si semplificano le operazioni di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale. Esplicitate le tempistiche di verifica sia per l’anno scolastico corrente che per il 2018-19.

È del 27 febbraio scorso la nota congiunta del Ministero della Salute e del MIUR riguardante nuove istruzioni operative per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale da parte di scuole e Aziende Sanitarie Locali. La nota segue la precedente che era stata pubblicata il 1° settembre 2017, sempre congiuntamente dai due Ministeri.

Le nuove istruzioni operative danno la possibilità, per le Regioni e Province Autonome già dotate di una anagrafe vaccinale, di snellire alcuni passaggi burocratici. Infatti, se presente una anagrafe vaccinale, le scuole non saranno tenute a raccogliere da tutti gli alunni la documentazione inerente le vaccinazioni effettuate o da effettuare (comprese le autocertificazioni); sarà sufficiente per i dirigenti scolastici inviare alla ASL di competenza l’elenco degli iscritti, che sarà verificato dalla ASL stessa tramite anagrafe vaccinale. Ma vediamo più nel dettaglio i passaggi necessari.

Regioni/PA con anagrafe vaccinale attiva.
  • Anno scolastico 2017-18:
    • Entro il 2 marzo 2018 il Dirigente Scolastico invia alla ASL di competenza l’elenco degli iscritti alla scuola.
    • Entro il 10 marzo 2018 la ASL restituisce alla scuola l’elenco verificato, con identificazione degli alunni in situazione non idonea.
    • Entro il 20 marzo 2018 il Dirigente Scolastico invita i soli genitori/tutori/affidatari dei non idonei a presentare, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione o la prenotazione di appuntamento per mettersi in regola.
    • Entro il 30 aprile 2018 il Dirigente Scolastico trasmette alla ASL la documentazione ricevuta e comunica i nominativi di coloro che non hanno effettuato la consegna.
  • Anno scolastico 2018-19:
    • Entro il 10 marzo 2018 il Dirigente Scolastico invia alla ASL di competenza l’elenco degli iscritti alla scuola.
    • Entro il 10 giugno 2018 la ASL restituisce alla scuola l’elenco verificato, con identificazione degli alunni in situazione non idonea.
    • Il Dirigente Scolastico invita i non idonei a presentare la documentazione entro il 10 luglio 2018.
    • Entro il 20 luglio 2018 il Dirigente Scolastico trasmette alla ASL la documentazione ricevuta e comunica i nominativi di coloro che non hanno effettuato la consegna.
Regioni/PA senza anagrafe vaccinale attiva.
  • Anno scolastico 2017-18:
    • Entro il 10 marzo 2018 i genitori/tutori/affidatari del minore sono tenuti a presentare alla scuola la documentazione richiesta: certificato vaccinale, o copia libretto vaccinale, o attestazione ufficiale del competente servizio ASL delle vaccinazioni eseguite; documento ufficiale comprovante prenotazione vaccinazioni non ancora eseguite.
    • Il Dirigente Scolastico segnala entro dieci giorni alla ASL competente gli eventuali inadempienti.
  • Anno scolastico 2018-19:
    • All’atto del perfezionamento dell’iscrizione del minore, i genitori/tutori/affidatari del minore sono tenuti a presentare alla scuola la documentazione richiesta: certificato vaccinale, o copia libretto vaccinale, o attestazione ufficiale del competente servizio ASL delle vaccinazioni eseguite; documento comprovante prenotazione vaccinazioni non ancora eseguite. Solo la documentazione comprovante l’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni può essere sostituita da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
    • In caso di presentazione di autocertificazione, i genitori/tutori/affidatari del minore sono tenuti a presentare alla scuola la documentazione originale entro il 10 luglio 2018.
    • Entro il 20 luglio 2018 il Dirigente Scolastico trasmette alla ASL la documentazione ricevuta e comunica i nominativi degli inadempienti.

Si ricorda che il rispetto delle scadenze di consegna della documentazione ufficiale (non autocertificazioni) è requisito indispensabile per la prosecuzione della frequentazione dei servizi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia.

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